Linee guida sull’assegno di mantenimento: gli ultimi aggiornamenti. Scopriamo che cosa prevedono e cosa cambia per i genitori.
L’assegno di mantenimento è un contributo stabilito dal giudice al momento della separazione che un genitore o un coniuge versa all’altro (o ai figli) per garantirne il sostentamento. Ricordiamo che con la separazione si resta coniugi, permangono infatti i doveri di assistenza e mutuo rispetto. Solo con il divorzio si può parlare di ex coniugi.
Il mantenimento per i figli è versato dal genitore non affidatario sotto forma di assegno mensile per coprire le spese ordinarie come quelle scolastiche, l’abbigliamento e così via. Purtroppo il mantenimento diventa motivo di liti. Ricordiamo che mantenere i figli è un obbligo di legge e il mantenimento risponde proprio a questo obbligo.
Le nuove linee guida sul mantenimento per i figli hanno come scopo di fornire dei punti fermi per stabilire le spese extra assegno di mantenimento. In tal modo si assicura un sostegno adeguato alla crescita dei figli coinvolti in situazioni di crisi familiare.
L’assegno di mantenimento periodico copre tutte le spese legate alle necessita ordinarie di vita del minore (educazione, salute e istruzione) che devono essere concordate dai genitori. Queste spese sono ad esempio quelle relative alla mensa scolastica, alla cancelleria scolastica, all’affitto di casa, all’abbigliamento, ai medicinali di banco. Se per il genitore dove vive il figlio è difficile ottenere i rimborsi e il consenso alle spese dall’altro genitore, le cose cambiano.
Questa la novità delle linee guida: nel caso accennato l’assegno di mantenimento periodico può comprendere anche le spese extra per l’educazione e il benessere del figlio. In altre situazioni ambedue i genitori devono contribuire alle spese extra assegno, in base a quanto stabilito dal giudice. Queste le varie voci. Si comincia con le spese mediche, da documentare, che non prevedono un accordo preventivo (dagli occhiali alle visite mediche specialistiche).
Ci sono poi le spese mediche, da documentare, che prevedono un accordo preventivo (ad esempio le cure dentistiche private); le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono l’accordo preventivo (dalle tasse scolastiche, ai libri di testo, alla dotazione informatica); le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono l’accordo preventivo (dalla baby sitter al centro estivo ricreativo); le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (dai corsi di lingue alle attività sportive).
Per le spese extra assegno concordate, il genitore deve esprimere consenso o dissenso entro 10 giorni dalla richiesta, mentre il silenzio vale assenso. La prova della spesa deve essere fornita entro 30 giorni all’altro genitore. Inoltre il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta e se la spesa supera il 10% del reddito mensile di un genitore, ambedue contribuiranno secondo le quote stabilite.
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